La partita IVA (da “imposta sul valore aggiunto”) è la tipica modalità fiscale del lavoro dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi. Gli avvocati, i commercialisti, i ragionieri, i geometri ma anche gli ingegneri e i medici, nonché gli artigiani che operano privatamente, fanno capo a questo strumento, studiato allo scopo di evidenziare tanto gli addebiti fiscali quanto quelli contributivi attraverso l’emissione di un documento, la cosiddetta fattura, sulla quale devono essere conteggiati senza errori né omissione alcuna sia gli uni che gli altri.
Gli iscritti agli albi (che in genere hanno superato un “esame di stato”) possono definirsi inequivocabilmente professionisti, per gli altri parrebbe più appropriata la definizione di lavoratori autonomi.
La legge, in sostanza, consente a buon titolo anche a chi non ha al proprio attivo il riconoscimento giuridico dell’abilitazione alla professione di svolgere mansioni in regime di libertà di esecuzione, pur che non compia quelle attività che, per disciplina specifica, sono riservate agli iscritti agli albi: per fare esempi eclatanti e che sono sotto gli occhi di tutti, soltanto l’avvocato può difendere in giudizio, soltanto il commercialista può elaborare le dichiarazioni dei redditi.
Molto spesso la scelta di lavorare a partita IVA risponde ad una mentalità propensa a preferire un lavoro eminentemente autonomo, nello svolgimento del quale il soggetto potrà agire secondo le personali spontanee inclinazioni e la propria iniziativa, in maniera cioè molto vicina a quella di un imprenditore. Questo prestatore d’opera, non disponendo di uno stipendio fisso, avrà un’attività caratterizzata da quel “rischio” che è tipico dell’impresa, ed in ragione di ciò sarà bene che elabori tutta una propria contabilità riguardo agli introiti ed alle spese.
Il titolare di partita IVA non ha tutte quelle tutele giuridiche e sindacali che sono tipiche del lavoro dipendente, ma agisce con maggiore libertà ed autodeterminazione. La sua posizione nei confronti del committente potrà essere quella del consulente, espandendosi ad uno “status” che, almeno in teoria, può metterlo sullo stesso piano dialettico e giuridico di chi gli proponga lavoro e consentirgli di trattare alla pari con lui
La procedura
Entrare in possesso della partita IVA è estremamente semplice: basta farne richiesta, presentando gli appositi moduli alla Agenzia delle Entrate, e non è neppure necessario, almeno per chi non svolga un’attività organizzata aziendalmente, iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. L’ubicazione e il complesso dei materiali utilizzati per il proprio lavoro potrà prendere il nome di “Studio” senza che questo comporti incrementi fiscali, a meno che si destinino locali appositi all’attività.
La partita di ciascun lavoratore indicherà esattamente i compiti che gli sono consentiti, attraverso il riferimento ad uno specifico codice di mansione previsto da apposite tabelle. Chi con la propria partita IVA può svolgere funzioni amministrative nelle aziende non potrà, cioè, con lo stesso documento, insegnare lingue nelle scuole private o svolgere funzioni tecniche: la scelta del mestiere, in altre parole, è ben definita anche per i lavoratori autonomi; pur se, da questo punto di vista, l’interpretazione della disposizione non ha, di solito e giustamente, maglie troppo strette.
E non è escluso che la partita IVA faccia riferimento a più codici di mansione, in modo da consentire lo svolgimento di più di un mestiere.
Con la partita IVA si conserva la possibilità di adoperarsi per più aziende anche nello stesso tempo, anzi la varietà delle committenze è propriamente una caratteristica che deve essere presente nella realtà di questi rapporti, essendo escluso dalla disciplina giuridica che una sola azienda possa procurare continuativamente il lavoro al titolare dello strumento.
Questi, al contrario, deve avere, per così dire, una clientela variegata, non limitata ad un solo cliente. Sarebbe di conseguenza nullo il patto, scritto o orale, tra l’imprenditore e il titolare di partita IVA in forza del quale quest’ultimo non possa lavorare per altri (nullità del patto di esclusiva). Di fatto, poiché da un’azienda è pur necessario cominciare, e non è detto che sia così facile trovarne una seconda, risulta non ammessa soltanto la condizione che il lavoro presenti le caratteristiche di continuità che sono proprie del lavoro dipendente.
La legge non esclude, infine, che chi sia titolare di un lavoro dipendente, specie se part-time, incrementi le proprie entrate aprendo una attività a partita IVA, purchè questa non sia in concorrenza con la prima.












































