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Tecnologie al servizio del telelavoro

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Tecnologie al servizio del telelavoro

In principio fu l’accordo pionieristico sul telework stipulato tra la direzione della Saritel e le organizzazioni sindacali dell’informazione e dello spettacolo. Era il 1994 e da allora ad oggi tanto è cambiato: attualmente, infatti, il telelavoro è una forma di organizzazione e di svolgimento della prestazione che se da un lato è ancora rimessa all’autonomia negoziale (non essendo mai stata regolamentata con legge la disciplina, salvo per il pubblico impiego), dall’altro è contemplata da molti Ccnl a significare un interesse sempre più crescente verso questa modalità esecutiva della prestazione.

In particolare con il termine telelavoro viene indicato quel fenomeno in base al quale è possibile svolgere un’attività lavorativa al di fuori dell’azienda, spesso nella propria abitazione, mediante l’utilizzo di alcune tecnologie.

Dunque sono tre gli elementi costitutivi del telelavoro: è svolto a distanza (delocalizzazione dell’attività produttiva); è realizzato mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche e/o telematiche; potrebbe essere svolto nei locali dell’impresa ma volontariamente si decide di realizzarlo in un luogo diverso. I primi due requisiti, in particolare, presentano interessanti differenziazioni. Sono infatti specificazioni della localizzazione le forme di telelavoro: a domicilio, modalità più classica in virtù della quale il lavoro viene svolto direttamente da casa; mobile o deskless job in cui la prestazione deve essere svolta on site ossia direttamente presso il cliente e/o l’azienda; remotizzato, metodo logistico praticato quando un’azienda “madre” si munisce di uffici periferici soddisfacendo sia l’esigenza di un’organizzazione più capillare nel territorio sia bisogni personali del lavoratore; office to office, sistema in cui imprese indipendenti e/o liberi professionisti e/o pubbliche amministrazioni, pur trovandosi in sedi distanti l’una dall’altra, lavorano in team mediante supporti tecnologici.

Sono, invece, specificazioni dell’utilizzo di tecnologie informatiche e/o telematiche le forme di telelavoro: on line in cui si verifica che il telelavoratore utilizza un computer che consente la trasmissione dei dati e delle informazioni di input e/o output (in modo interattivo o non interattivo) con il server centrale ed eventualmente anche con gli altri computer periferici; off line in cui si verifica che il computer periferico non è collegato a quello centrale in quanto il telelavoratore esegue il lavoro secondo direttive precedentemente ricevute e provvederà ad inviare i risultati del suo lavoro tramite supporto cartaceo o informatico.
Dalle specializzazioni informatiche al marketing, dalla formazione all’amministrazione, dalla ricerca alla composizione e produzione testi: in linea teorica ogni attività lavorativa che non richieda produzione di beni materiali è una potenziale candidata del telework. Il mondo delle professioni si sta evolvendo, infatti, sull’onda degli sviluppi tecnologici e del progresso socioeconomico: lavori che oggi richiedono la presenza fisica sul luogo tradizionale di lavoro potrebbero non richiederlo più nel futuro. Non va inoltre sottovalutata la possibilità di svolgere il lavoro in parte presso l’azienda, in parte a distanza.

Non essendo tuttavia uno specifico contratto quanto piuttosto una modalità di esecuzione della prestazione, il telelavoro può concretizzarsi in una varietà di forme negoziali che vanno da una configurazione di tipo imprenditoriale, con conseguente basso livello di tutela del lavoratore, ad una di subordinazione che offre le più ampie garanzie giuridiche e sindacali. E il diritto del lavoro ha individuato (pur con alcune discordanze) cinque differenti tipologie di telelavoro a cui corrispondono altrettanti tipi o sottotipi legali di contratto: contratto di appalto ossia quel rapporto di lavoro finalizzato all’esecuzione di un’opera o servizio nella cui economia prevale l’organizzazione dei mezzi e/o delle persone rispetto al lavoro personale del soggetto obbligato (ad esempio la gestione in outsourcing di sistemi informativi aziendali); contratto d’opera libero professionale che ha per oggetto un’opera o un servizio ben individuati e delineati, per i quali può essere previsto un compenso forfetario indipendente dal tempo impiegato (ad esempio il consulente informatico, progettista Cad, giornalista freelance, traduttore); contratto di lavoro parasubordinato più conosciuto come collaborazione continuata e coordinata, caratterizzato per il fatto che la prestazione lavorativa tende ad estendersi nel tempo (ad esempio consulente, giornalista, ricercatore, progettista); contratto di lavoro subordinato ordinario con obbligo di “obbedienza” del lavoratore nei confronti del datore di lavoro (nel caso del telelavoro tale dipendenza è esplicabile anche per il tramite del videoterminale collegato all’elaboratore aziendale); ed infine contratto di lavoro subordinato a domicilio in cui, rispetto al lavoro subordinato ordinario, viene meno la necessità di un assoggettamento continuativo al potere direttivo del datore di lavoro che può essere sostituito da un assoggettamento predeterminato ad inizio prestazione (ad esempio programmatore che opera per conto di una software house).

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