I dipendenti della pubblica amministrazione possono spesso usufruire di particolari privilegi, tra i quali l’avvicinamento all’altro coniuge che abbia anch’esso un’occupazione. Una disciplina diversa si applica, al contrario, se il coniuge del dipendente della pubblica amministrazione si trova in regime di Cassa Integrazione Guadagni. Premesso che la cassa integrazione guadagni (CIG) è un istituto previsto dalla legge italiana, consistente in una prestazione economica (erogata dall’ INPS) in favore dei lavoratori sospesi dall’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorano a orario ridotto. L’istituto è stato introdotto nell’ordinamento per la prima volta con D.lgs del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, che conteneva disposizioni sulle integrazioni salariali, poi ratificato con modificazioni dalla Legge n. 498/51. Infine, la legge n. 223 del 1991 ha modificato alcuni parametri restringendo i tempi di concessione della CIG, al fine di reprimere eventuali abusi. La ratio legis è quella di venire incontro alle aziende che si trovino in momentanea difficoltà, sgravandole in parte dei costi della manodopera temporaneamente non utilizzata. L’ art. 42 bis, D.Lgs n. 151/2001, (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’), com’è noto, prevede che il pubblico dipendente, da una pubblica amministrazione, può essere assegnato su richiesta, con figli minori fino a tre anni di età “può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato”. Lo scopo della norma è quello di consentire l’avvicinamento del pubblico dipendente al coniuge, che per motivi di lavoro, non può spostarsi dalla propria regione o provincia. Si ritiene che , per ottenere tale assegnazione , è necessario dimostrare una sussistenza effettiva di attività lavorativa in capo al coniuge verso il quale si chiede l’avvicinamento, circostanza non sussistente se l’altro si trovi in cassa integrazione. Per cui ci pare plausibile ammettere che non potrà ottenere l’avvicinamento da lei sperato.











































In riferimento al vs. articolo in merito all’inpossibilità di chiedere l’assegnazione temporanea ex art.42bis nel caso di coniuge in cassa integrazione, vorrei chiedere se quanto detto va applicato anche nel caso in cui il coniuge si trovi in mobilità in deroga e quindi vincolato alle liste di mobilità della regione di appartenenza.
La ringrazio anticipatamente
Gentile Franco,
la tua richiesta è molto specifica e non siamo in grado di darti una risposta precisa. Ti consigliamo di rivolgerti ad un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Buona fortuna!