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Trasmissione telematica del certificato medico per assenza dal lavoro? ora si può…

17 nov 2010 Nessun commento
Trasmissione telematica del certificato medico per assenza dal lavoro? ora si può...

Una delle novità legislative puà rilevanti degli ultimi anni in materia di lavoro è la trasmissione telematica dei certificati per malattia. Il servizio è finalizzato a consentire l’invio, da parte dei medici del SSN, dei certificati attestanti l’assenza per malattia per i lavoratori sia del settore privato sia del settore pubblico all’INPS e, per il suo tramite, ai rispettivi datori di lavoro, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il decreto n°44421 emanato il 26 febbraio 2010 dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS definisce le modalità tecniche di predisposizione e invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia , statuendo il preciso obbligo per i medici di trasmettere telematicamente all’Istituto nazionale per la previdenza sociale il certificato di malattia del lavoratore e a rilasciarne copia cartacea all’interessato, nonché di entro due giorni di inviarlo al datore, anche se dallo stesso non richiesto.

Pertanto in tale ipotesi viene meno l’obbligo di invio del certificato tramite raccomandata all’Inps. Ovviamente i vari ontratti di categoria disciplinano i restanti oneri a carico del lavoratore, per esempio nel contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici si prevede che “in caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza e inviare alla medesima entro due giorni dall’inizio dell’assenza il certificato medico, l’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro dovrà essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente, in mancanza di tali obbligatorie comunicazioni l’assenza verrà considerata ingiustificata”.

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