CareerNews.it   |   CareerTv.it   |   CarrieraIn.it   |   FormazioneIn.it   |   MasterIn.it

Flessibilità nel settore turismo

14 ott 2010 Nessun commento
contratti-turismo-2

I contratti di assunzione utilizzabili nel settore turismo non si esauriscono con il contratto di apprendistato o il lavoro intermittente, esaminati in un precedente articolo, ma comprendono altre tipologie di lavoro, ed in particolare il lavoro accessorio, il contratto a tempo determinato, i tirocini formativi e di orientamento, l’appalto di servizi. La circolare n. 34 del Ministero del Lavoro, emanata il 29 settembre 2010, esamina anche queste tipologie contrattuali.
Il lavoro accessorio

E’ un altro dei contratti che soddisfano al meglio le esigenze di flessibilità del turismo. Esso può essere utilizzato nell’ambito:

  • di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici;
  • di manifestazioni sportive, culturali e fieristiche;
  • di qualsiasi settore produttivo, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età se iscritti ad un ciclo di studi presso un qualsiasi istituto scolastico, oppure in qualsiasi periodo dell’anno se iscritti all’università;
  • di qualsiasi settore produttivo, da parte di pensionati;
  • di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie;
  • di qualsiasi settore produttivo da lavoratori con un contratto di lavoro part-time per il 2010;
  • di qualsiasi settore produttivo nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare (4.000 euro lordi) da parte di percettori di prestazioni di integrazione salariale e percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).

Il contratto a tempo determinato
E’ facilmente utilizzabile nel turismo. A proposito di questa tipologia contrattuale la circolare ribadisce che nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali. I contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità sono esenti da limitazioni quantitative e i datori di lavoro che svolgono attività stagionali sono esonerati dal rispetto dei limiti di durata massima di 36 mesi cumulativi dei contratti a tempo determinato posti in essere fra le stesse parti per lo svolgimento di mansioni equivalenti.

Tirocini formativi e di orientamento
Qualora non esista una disciplina regionale di riferimento, per i tirocini formativi e di orientamento si applica il D.M. 142/98. Come accade per l’apprendistato, se il tirocinio coinvolge soggetti dislocati in più regioni e quindi soggetti a diverse discipline regionali, si applica la disciplina della regione in cui il datore di lavoro ha la sede legale.

Appalto di servizi
Ultima forma contrattuale presa in esame dalla circolare. Per essa il Ministro Sacconi ha voluto sottolineare la necessità che la stessa abbia i caratteri della genuinità e non sia, invece, utilizzata per eludere norme inderogabili di legge, generando effetti di dumping economico e sociale.

Scrivi un commento