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Il Contratto di lavoro a Progetto

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Il Contratto di lavoro a Progetto

Lavori del terzo tipo” o “coordinati” o “atipici”: come abbiamo più volte avuto modo di sottolineare tra l’area del lavoro subordinato e quella del lavoro autonomo, si collocano quelle forme di collaborazione nell’attività produttiva, tradizionalmente inquadrate nella c.d. parasubordinazione molto utilizzate nel mercato del lavoro.
Per effetto della Riforma Biagi particolarmente noto il contratto di lavoro a progetto che ha tendenzialmente sostituito le vecchie collaborazioni continuate e coordinate (co.co.co.) al fine di offrire maggiori garanzie al lavoratore.

A caratterizzare questo tipologia negoziale concorrono diversi elementi: l’indicazione analitica di un progetto o programma di lavoro o fasi di esso nel contratto; l’autonomia gestionale del collaboratore che, esente da vincoli di subordinazione nei confronti del committente, deve essere libero nella scelta dei mezzi e nell’organizzazione della propria attività; il coordinamento con la struttura del committente, funzionale al raggiungimento del risultato; l’irrilevanza del tempo impiegato nella realizzazione della propria attività (il collaboratore deve cioè essere autonomo anche nella scelta degli orari).

Requisiti formali del contratto
Il contratto di lavoro deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, ai soli fini della prova, i seguenti elementi:
• la durata della prestazione di lavoro, che può essere determinata o determinabile (nel senso che il rapporto dura finché non sia stato realizzato il progetto, il programma o la fase di lavoro);
• l’individuazione e la descrizione del contenuto caratterizzante del progetto o programma di lavoro, o fase di esso;
• il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento, la disciplina dei rimborsi spese;
• le forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente sull’esecuzione (anche temporale) della prestazione;
• le eventuali misure per la tutela della salute del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all’igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro).

Mancata indicazione del progetto
In ordine al primo quesito la legge parla chiaro e non lascia adito a dubbi: i contratti di lavoro coordinato senza progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dal momento della loro costituzione. Si tratta di una qualificazione legale che– per come è stata disciplinata– non ammette la prova contraria da parte del committente- datore di lavoro il quale può solo dimostrare la sussistenza del progetto al momento della instaurazione del rapporto.

Si tratta quindi di un’ipotesi di cosiddetta subordinazione “tecnica” prevista direttamente dal legislatore. In questo contesto si rimarca anche che, fermo restando quanto già sottolineato in tema di elementi necessari ai fini della prova del contratto di lavoro a progetto e delle conseguenze appena viste in caso di mancata menzione del progetto, in difetto di un contratto formale il datore di lavoro-committente non potrà provare l’esistenza di un progetto e lo stesso si considererà come non esistente. Pertanto, il rapporto, ove si sia svolto con le caratteristiche della continuità e del coordinamento, sarà considerato come subordinato e a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione.

Quando è possibile la proroga o la rinnovazione
Per quanto riguarda la proroga e la rinnovazione del rapporto, oggetto del secondo quesito, poiché esso si estingue al momento della realizzazione del progetto o del programma, che ne costituisce l’oggetto per ogni progetto o programma di lavoro si può di regola prevedere un solo contratto di lavoro. Tuttavia, il contratto a progetto può essere prorogato dalle parti quando la proroga si renda necessaria per la realizzazione del progetto medesimo che non si è concluso nei tempi originariamente previsti.

Tale circostanza si rende possibile trattandosi di una semplice modifica temporale del contratto il cui oggetto rimane comunque immutato. Nell’ipotesi invece, di progetti diversi (anche se analoghi nei contenuti) il committente può stipulare con lo stesso collaboratore una pluralità di contratti, contemporaneamente o successivamente nel tempo.

La reiterazione di contratti a progetto tra le medesime parti, anche se riferiti a progetti diversi, potrebbe, tuttavia, apparire finalizzata a soddisfare un’esigenza non temporanea del committente nonché ad eludere la delimitazione temporale tipica del lavoro a progetto; in tal caso è opportuno che la prova dei requisiti di legittimità dei singoli contratti – ed in particolare la prova della sussistenza dei diversi progetti – sia particolarmente rigorosa.

1 commento

  1. giancarlo fabrizi scrive:

    e possibile sapere se un contratto a progetto dopo 18 mesi e ncora valido il progetto iniziale,mentre il lavoratore svolge un lavoro più qualificato? E la pga oraria di quanto è? Per una persona che svolge le mansioni di operatore per assistenza a persone diversamente abili? Questo non e sfruttamento?

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