Capita a volte che i vincitori di concorso rinuncino alla nomina, per motivi vari. In questi casi, cosa accade? può il vincitore che abbia rinunciato alla nomina essere ripescato in una fase successiva? Qualora la fase pubblicistica successiva all’approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori dovesse concludersi con la rinuncia esplicita del vincitore, ovvero non si potrebbe porre inessere la nomale costituzione del rapporto di lavoro per mancanza di sottoscrizione da parte dell’eventuale vincitore, si potrebbero realizzare i presupposti previsti dal legislatore per la decandenza dalla nomina, la quale comporta la perdita del diritto stesso alla nomina.
Non è quindi più ripristinabile se non mediante ricorso giurisdizionale per motivi di illegittimità nel provvedimento di decadenza. La possibilità di essere nominati di nuovo, ma in un secondo momento, mediante scorrimento dell’intanto creatasi graduatoria, è collegata alla effettiva disponibilità di posti in organico, nonchè alla possibilità di copertura in relazione alle norme alle norme finanziarie e alla validità della graduatoria in riferimento ai candidati collocati in posizione utile per la nomina e il possesso dei requisiti per la nomina stessa. E’ evidente che tra questi non potranno essere ricompresi coloro che abbiano chiarito di rinunciare alla nomina e pr i quali sia stato adottato un provvedimento formale di presa d’atto.












































