Non a torto considerata la novità della Legge Biagi, il contratto di lavoro a progetto (co.co.pro.) ha tendenzialmente sostituito le collaborazioni continuate e coordinate (co.co.co.) con l’intenzione di offrire maggiori garanzie contro fattispecie negoziali che prestavano il fianco ad una elusione delle garanzie legislative a favore del lavoro dipendente.
A metà strada, infatti, tra la subordinazione e il lavoro autonomo, si collocano quelle forme di collaborazione nell’attività produttiva, tradizionalmente inquadrate nella cd. parasubordinazione, il cui uso spesso in passato è stato strumentale a camuffare un sostanziale rapporto di subordinazione in un formale rapporto di lavoro “atipico”.
E con la Riforma Biagi il legislatore ha stabilito non solo la necessaria riconducibilità del “vecchio” rapporto continuato e coordinato a un progetto o programma di lavoro o fasi di esso, analiticamente indicato nel contratto, quanto anche ha stabilito che la mancanza di questo elemento specifico fosse sanzionata con la conversione della co.co.pro. in rapporto subordinato e a tempo indeterminato, sin dal momento in cui la collaborazione ha avuto inizio.
I limiti al divieto di collaborazioni atipiche
Tuttavia il divieto di collaborazioni atipiche diverse dal lavoro a progetto, oltre a non valere nei confronti della Pubblica Amministrazione (libera a tutt’oggi di mantenere le vecchie co.co.co. senza necessità di convertirle in co.co.pro.) non concerne tutta una serie di rapporti espressamente esclusi quali:
– i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
– le collaborazioni occasionali di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ed il cui compenso complessivo sia inferiore a 5.000 euro (si tratta di lavoro occasionale, privo di continuità). I parametri della durata e del compenso si intendono riferiti ad uno stesso committente, per cui possono susseguirsi in un anno più collaborazioni occasionali, con diversi committenti senza l’obbligo di inquadramento nel contratto di lavoro a progetto;
– i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, quelli degli amministratori e sindaci e dei partecipanti a collegi e commissioni nonché dei titolari di pensione di vecchiaia;
– le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali sia necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Biagi.
L’esercizio di professioni intellettuali
Stando a quanto stabilito dall’art. 61, comma 3 della Legge Biagi, dunque, il professionista iscritto ad un albo potrà stipulare un contratto di co.co.co. caratterizzato da: 1) continuità della prestazione lavorativa riferita non tanto ad una attività duratura quanto alla reiterazione di prestazioni lavorative integranti diverse “opere”; 2) coordinazione rappresentata dal collegamento funzionale delle prestazione lavorativa con l’attività esercitata dal suo destinatario; 3) carattere prevalentemente personale della prestazione nel senso che il lavoratore può a sua volta giovarsi di collaboratori ma in misura limitata e, comunque, tale da non pregiudicare la prevalenza della sua prestazione.
Soluzione ai quesiti
Ciò premesso, prospettando una soluzione ai casi in esame, la risposta non potrà non essere che affermativa in ordine al primo quesito considerato che chiara è la disposizione della norma: il professionista iscritto ad un albo potrà, infatti, certamente sottoscrivere un contratto di co.co.co. a nulla ostacolando questa possibilità l’assenza di un vero e proprio progetto o programma.
Più complessa è la risposta, invece, in ordine al secondo quesito. Non si può disconoscere, infatti, la presenza nel mercato del lavoro di professionisti che pur non essendo iscritti ad un albo, realizzino prestazioni identiche a quelle di chi, viceversa, appartiene formalmente ad un Ordine. Si pensi ai laureati in giurisprudenza i quali, pur non interessati all’esercizio della libera professione di avvocato e a volte pur essendo abilitati ma non iscritti all’Ordine, siano profondi conoscitori della res legale ed abbiano competenze giuridiche che potrebbero essere spese in collaborazioni; si pensi, ancora, a quegli operatori del diritto quali il consulente legale d’impresa o il giurista internazionale d’impresa non necessariamente abilitati all’esercizio della professione forense ma in grado offrire una specifica assistenza legale per ciò che attiene le problematiche giuridiche e manageriali (il primo) e quelle giuridiche relative alle nuove normative comunitarie e alla complessa gestione delle attività aziendali nel panorama economico internazionale (il secondo).
Passando, invece, all’analisi di altri settori si pensi per esempio, nel campo della comunicazione, all’aspirante giornalista che redige articoli durante il biennio utile all’iscrizione nell’elenco dei “pubblicisti”.
Orbene, la mancata chiarezza della norma e l’assenza di pronunce giurisprudenziali inducono a rispondere al secondo quesito evidenziando che, ai fini della sottoscrizione di un co.co.co., mentre per taluni è sempre necessaria l’iscrizione ad un albo da parte del professionista per altri è sufficiente non tanto una formale iscrizione all’albo quanto piuttosto che il tipo di prestazione sia riconducibile ad un Ordine professionale.













































Sono una educatrice del nuovo servizio fornito dal miur, le così dette ” sezioni Primavera”.E’ dall’a.s. 2007/ 2008 a tutt’oggi che presto servizio presso una scuola dell’infanzia statale. Il contratto è un contratto di prestazione d’opera, svolto dal lunedì al venerdì, con turni dalle 8.00 alle 14.00, 10.00/ 16.00. E’ questo un contratto di prestazione d’opera o meglio un contratto a tempo determinato? si potrebbe tramutare in un contratto a tempo determinato o meglio indeterminato? se si come si può fare?
Salve Imma,
abbiamo fatto una ricerca e pubblicato questo articolo che pensiamo le possa interessare sul Contratto di prestazione d’opera: http://www.careernews.it/85307-caratteristiche-del-contratto-di-prestazione-dopera/.
Buona fortuna!
Salve, vorrei sapere se sia possibile, per un professionista iscritto ad un albo (ad esempio l’albo degli avvocati) stipulare un contratto a progetto avente ad oggetto un ambito estraneo a quello per cui si è iscritti all’albo.
Vi è qualche incompatibilità professionale?
Grazie,
Marcella
Gentile Marcella, il quesito che poni è molto difficile e dipende innanzitutto dalla tipologia di albo…inoltre, la normativa relativa agli albi professionali sta per essere modificata (vedi ad esempio la cancellazione dell’albo giornalisti pubblicisti). Mi spiace ma non possiamo dare una risposta precisa alla tua domanda.