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Il rimedio : ricorso secondo la “Legge Pinto”

26 set 2010 Nessun commento
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Come è noto la Convenzione Europea dei Diritti Umani firmata anche dall’Italia, all’art 6, relativo all’equo processo, stabilisce che i processi devono avere una durata ragionevole. Dalla giurisprudenza europea formatasi su tale norma la durata ragionevole viene fissata in circa quattro-cinque anni per due gradi di giudizio, a seconda della complessità dello stesso ( per es. testimonianze, consulenze tecniche d’ufficio). In tali tempi non vanno conteggiati  quelli persi a causa dell’inerzia eccessiva  delle parti ma vanno compresi anche quelli richiesti dall’utilizzo di ausiliari, anche se le lungaggini derivano da colpa loro, tipico il caso di Consulenze tecniche d’ufficio.  Non è neppure una scusante la carenza  di strutture o di organico in quanto l’ordinamento deve essere attrezzato per garantire comunque una durata ragionevole ed il responsabile del superamento dei termini è lo  Stato nel suo complesso,anche quello organizzativo. Lo Stato italiano è quello che presenta di gran lunga il maggior numero di inadempienze, nonostante che i ricorsi siano probabilmente una piccola minoranza rispetto alle violazioni. A causa di ciò l’Italia ha subito molte condanne con un duplice effetto: che ha dovuto pagare notevoli somme per il risarcimento del danno e che ha subito un grave danno di immagine oltre che ad aver contribuito ad intasare l’attività della Corte Europea dei diritti umani, con sede a Strasburgo,l’organismo che giudica sui ricorsi per le violazione dei diritti stabiliti dalla Convenzione omonima . Lo stato Italiano, in  risposta a queste continue condanne di violazione dei diritti umani, spinto anche dalla Comunità europea, con la legge 21 marzo 2001 n. 89  (legge Pinto), ha  fornito un rimedio interno , il cui scopo è quello di attribuire ai cittadini  una tutela interna , senza dover ricorrere alla Commissione europea,con gli ovvii vantaggi conseguenti . Tale rimedio consiste fondamentalmente  nel ricorso alla Corte d’Appello di un distretto diverso (secondo lo schema previsto dal codice di procedura penale sulle competenze incrociate- tabella A richiamata dall’art. 1 delle norme di attuazione ) da quello in cui si è svolto il processo  contestato . Contro la decisione della Corte d’appello è ammesso il ricorso per Cassazione.

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