Lo stage (dizione tanto inglese quanto francese) è un periodo trascorso in azienda da un soggetto per lo più giovane ed alle prime esperienze professionali che prevede lo svolgimento di una prestazione lavorativa di solito non retribuita cui fa da contropartita l’apprendimento di tecniche e modalità attinenti alle mansioni svolte.
E’ generalmente un primo contatto con il mondo del lavoro che dà l’opportunità di entrare nel sistema della produzione pur non percependo una retribuzione, ma contando sull’opportunità di fare esperienza e sull’aspettativa di essere eventualmente assunto al termine del periodo pattuito.
Oggetto della prestazione possono essere compiti tanto di natura tecnica quanto amministrativa, tuttavia il fenomeno si è sviluppato soprattutto con riferimento a contenuti “umanistici”, particolarmente all’interno di ambiti dedicati alla gestione delle risorse umane.
Lo stage rappresenta il modo tipico di concludere un periodo formativo trascorso in scuole istituzionalmente dedite all’insegnamento di materie che abbiano strette attinenze con la produzione: il soggetto compie un periodo di istruzione teorica in aula, che può essere di durata più o meno lunga, ma comunque almeno di alcuni mesi, e poi la scuola stessa si preoccupa di inserirlo in una o in un’altra azienda per la conclusione degli studi attraverso un momento finale di pratica applicazione di quanto già imparato sui banchi.
Lo stage non è molto dissimile dal periodo di cosiddetta “pratica” o “praticantato” che si richiede a laureati in giurisprudenza ed in economia nonché a ragionieri e diplomati geometri i quali, prima di affrontare l’esame di stato, devono compiere un periodo di “allenamento” alla professione presso lo studio professionistico anche senza che sia prevista alcuna retribuzione: si tratta di un “do ut des”, uno scambio alla pari tra il professionista che insegna e il giovane laureato o diplomato che svolge contemporaneamente mansioni di ausilio allo studio.
La legge 196/97 (il cosiddetto “pacchetto Treu”, istitutivo del lavoro interinale) all’art.18, integrato dal decreto ministeriale 25.3.1998 n. 142 ha dato una veste giuridica un po’ più definita alla figura dello stage che precedentemente aveva linee piuttosto vaghe dal punto di vista normativo; i dettagli della disciplina sono poi demandati all’intervento delle Regioni.
Per la legislazione italiana gli stage si chiamano “tirocini formativi e di orientamento” e sono finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali. Il tirocinio, secondo le norme citate non è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato, e perciò non sono applicabili le normative relative ad esso. In definitiva, la prestazione lavorativa è considerata ammessa, giuridicamente, soltanto in quanto indispensabile al più completo apprendimento.
Sempre per il citato decreto ministeriale, i tirocini formativi possono essere promossi, oltre che dalle scuole di cui s’è fatto cenno, da associazioni sindacali, enti no profit, centri per l’impiego, università e provveditorati agli studi. Tutti questi soggetti hanno doveri di informazione circa il progetto formativo e lo svolgimento di esso alla Regione nonché alle Direzioni regionale e provinciale del lavoro. La durata del tirocinio non può andare oltre i 12 mesi o i 24 per i portatori di handicap.
La Corte Costituzionale ha invece dichiarato incostituzionali e quindi non ammissibili i tirocini estivi previsti dal D.Lgs. 276/2003 per gli studenti delle scuole medie superiori e dell’università: non è da escludere tuttavia che tali iniziative posano essere sviluppate con forme diverse da quella previste dal citato decreto legislativo.
I contenuti del progetto
Il progetto formativo elaborato dall’ente che promuove lo stage deve contenere indicazioni sulla durata (data finale del rapporto), l’orario di lavoro (che può essere full time o part time nelle sue svariate forme: meno di 8 ore al giorno, meno di 5 giorni la settimana), la posizione assicurativa rispetto all’INPS o ad altri enti pensionistici e di infortunistica lavorativa, nonché su obiettivi, modalità, facilitazioni, obblighi e impegni. E’ possibile che sia previsto anche un rimborso spese relativo a spostamenti (in auto o mezzo pubblico) pernottamenti fuori sede, pasti e quant’altro.
Il neo-laureato deve considerare lo stage (o tirocinio) come una opportunità, anche se non ne trae vantaggi in termini monetari. L’importanza dell’apprendimento e l’acquisizione delle modalità proprie di un rapporto di lavoro non si misurano soltanto in termini economici. E, nei successivi sviluppi professionali, altri datori di lavoro saranno sicuramente bene impressionati (e meglio disposti ad assumere) dalle conoscenze acquisite. Senza contare che sarà sempre valutato con miglior favore chi si è dato da fare in qualche modo piuttosto che chi abbia atteso, passivamente e senza far ricorso alla propria buona volontà e alla propria umiltà, soltanto l’opportunità della sua vita.
Per saperne di più:
Contratto di stage
Tirocinio












































