Nell’impiego privato, attraverso le dimissioni il dipendente manifesta la propria volontà di recedere dal rapporto. Il potere di dare le dimissioni non è di norma sottoposto a limitazione, salvo l’obbligo di dare preavviso al datore di lavoro nel tempo e nelle modalità previste dai vari Contratti Collettivi di Categoria, dagli usi, e secondo equità, quando il contratto di lavoro è a tempo indeterminato. Inoltre il dipendente ha il diritto di presentare le proprie dimissioni anche prima della scadenza del contratto, se questo è a tempo determinato o, addirittura senza preavviso, se è a tempo indeterminato, purché ricorra giusta causa che impedisca la prosecuzione del rapporto.
In presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro che rende impossibile la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto (es. mancata osservanza delle norme sulla sicurezza, condotte gravemente lesive dell’onore e della reputazione, reiterato mancato pagamento della retribuzione, ecc.), il lavoratore può dimettersi per giusta causa, senza l’obbligo di dare il preavviso. Al lavoratore dimissionario per giusta causa spetta l’indennità sostitutiva del preavviso, come se fosse stato licenziato. Egli può inoltre richiedere l’indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto il sopravvenuto stato di disoccupato non gli è imputabile. Le dimissioni vengono inquadrate nella categoria dei negozi giuridici unilaterali e recettizi, per i quali si prevede la forma scritta ad substantiam.
Nel Pubblico impiego, si concentrano in un atto mediante il quale il rapporto viene fatto cessare per volontà dell’impiegato; esse devono essere, dunque, comunicate per iscritto e divengono efficaci solo quando l’amministrazione le abbia formalmente accettate. Il mancato rispetto della forma prescritta comporta ovviamente la nullità delle stesse.
Ci sono anche ipotesi dimissioni particolari, su indicazioni del datore di lavoro che le può favorire offrendo al dipendente un incentivo economico per lasciare il posto di lavoro. Tale condotta è considerata lecita in quanto l’iniziativa del datore di lavoro non priva il lavoratore della sua libertà di scelta. Il rapporto di lavoro si estingue nel momento in cui il datore, ricevute le dimissioni, dà seguito al suo impegno corrispondendo al dipendente la somma offerta, oltre alle competenze retributive maturate.












































