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L’infortunio in itinere

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L'infortunio in itinere

Volente o nolente, salvo legittime ragioni, ogni giorno il lavoratore deve obbligatoriamente percorrere un tragitto che lo conduce presso l’azienda dove svolge la sua prestazione, se non vuole essere licenziato. E può capitare, per esempio, che nel compiere questo tratto obbligato – in quanto per nulla rimesso ad una libera volontà di scelta – il dipendente subisca un infortunio. Nel nostro ordinamento, eccezion fatta per un’ipotesi particolare concernente il lavoro marittimo, il rischio connesso all’iter compiuto dal dipendente non ha costituito oggetto di specifica tutela legislativa fino all’art. 12 del decreto legislativo n. 38/2000, trovando un riconoscimento solo in via giurisprudenziale.

L’art. 12 del d. lgs. 38/2000, dunque, ha delineato tre diversi esempi di infortunio in itinere, garantendo palesemente la tutela assicurativa degli incidenti verificatisi non soltanto lungo il normale iter di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro ma anche sulla consueta via di collegamento tra due posti di lavoro (se il prestatore ha più contratti di collaborazione) e, nel caso non sussista un’adeguata mensa aziendale, nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello dove i pasti sono normalmente consumati.

In sostanza quando l’utilizzo della pubblica via sia determinato dalla mera necessità di pervenire al posto di lavoro, si realizza un rapporto finalistico-strumentale tra l’attività di spostamento e quella lavorativa, che non esige alcuna ulteriore valutazione sulle modalità e sulle circostanze dell’evento infortunistico di per se stesso. L’infortunio in itinere è quindi considerato indennizzabile quando il movimento eseguito nell’effettuare il tragitto tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, sia obbligatorio perché necessario al fine di espletare la suddetta prestazione.

Nella stessa norma si legge che “L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”. Al riguardo, è stato per esempio affermato dalla giurisprudenza che, per accertare l’inevitabilità dell’uso dell’auto privata, sia necessario tener conto degli orari di lavoro e di quelli dei mezzi pubblici: se non coincidono, si deve ritenere che sia “obbligato” l’uso dell’auto privata, sempre che la distanza tra il lavoro e la propria abitazione sia apprezzabile. Ancora è stato ritenuto che le condizioni fisiche del dipendente (tali da rendere difficoltoso l’uso dei trasporti pubblici) o la possibilità di ridurre i tempi di percorrenza del tragitto caso/luogo di lavoro rilevino al fine considerare necessario l’utilizzo dell’auto privata.

Non c’è l’intervento dell’assicurazione qualora vi siano interruzioni o deviazioni totalmente indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate. Le deviazioni e le pause nel corso del tragitto, intervenute per motivi lavorativi o su direttiva del datore danno, dunque, diritto all’indennizzo dell’infortunio mentre dalla disposizione normativa si deduce che sono salvaguardati anche gli infortuni in itinere verificatisi a carico del lavoratore durante le deviazioni e le interruzioni effettuate per ragioni personali del tutto al di fuori del lavoro, purchè necessitate.

A tal proposito sono previste espressamente quelle dovute:
1. a cause di forza maggiore (guasto meccanico, viabilità interrotta per la chiusura al traffico di un tratto di strada normalmente utilizzata per pervenire al posto di lavoro ovvero difficili condizioni meteorologiche o ancora di malore improvviso);
2. ad esigenze essenziali ed improrogabili (necessità di soddisfare bisogni fisiologici o altre esigenze con adeguata motivazione in rapporto ai principi fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione, tra i quali si reputa debbano comprendersi anche quelle di accompagnare i figli a scuola o di far visita a familiari ricoverati in ospedali o case di cura);
3. all’adempimento di obblighi di rilevanza penale (soccorso di persone vittime di incidenti stradali, l’assistenza ai minori, agli incapaci o ai familiari ovvero quello della denuncia di un reato).

E la giurisprudenza ha precisato che una breve sosta non integra interruzione che esclude la copertura assicurativa laddove non modifichi le condizioni di rischio. Tale giurisprudenza (che di fatto ha introdotto una limitata tutela dell’interruzione non necessitata) è coerente al quadro normativo europeo e conforta le stesse direttive dell’istituto assicuratore. Questo, con le linee guida per la trattazione degli infortuni in itinere del 15 giugno 1998, ha dato ai propri uffici la direttiva che «brevi differimenti della partenza o brevi soste lungo il tragitto (la cui brevità va valutata anche in rapporto alla motivazione dei ritardi) non costituiscono elementi tali da influire negativamente sulla valutazione della compatibilità degli orari».

Circa, invece, il differimento dell’orario di inizio dell’iter, la giurisprudenza si è espressa stabilendo che la permanenza del dipendente sul luogo di lavoro ed alla fine del proprio turno, non è idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’evento infortunistico (Cass. 18 luglio 2002 n. 10468).
Venendo alla soluzione del nostro caso la sosta voluttuaria al bar per un caffè comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa a seconda di caratteristiche quali dimensione temporale e aggravamento del rischio. Ne deriva che le interruzioni voluttuarie di apprezzabile durata e consistenza tali da far ritenere che anche la circolazione stradale possa aver avuto una sensibile modifica, sono suscettibili di far saltare la copertura Inail. Nel nostro caso il fatto che si trattasse di breve pausa comporta che essa non avesse la possibilità di incidere sulle condizioni di rischio a cui è sottoposto il dipendente per cui egli andrà indennizzato.

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