Non c’è dubbio che i neo assunti laureati si sentano tendenzialmente orientati, parlando in termini di appoggio per il proprio sviluppo in carriera, verso la Direzione Aziendale piuttosto che verso le diverse organizzazioni sindacali, interne o esterne; che vedano, cioè, gli uomini della Direzione più che i Sindacati come i naturali interlocutori e sostenitori per le loro istanze di accoglimento delle aspettative di crescita professionale.
Ma è importante tener conto che le tutele sindacali dei contratti collettivi e ancor più quelle dello statuto dei lavoratori, riguardano da vicino non solo la manovalanza o poco più, ma anche gli impiegati che godono delle qualifiche e dei compiti più elevati.
In altre parole, le norme che tutelano il mondo del lavoro riguardano tanto il manovale di primo livello quanto il giovane ingegnere di sesto o di settimo, che è pronto a schizzare, nel volger di un tempo che lui si augura il più breve possibile, fra le posizioni più alte delle gerarchie aziendali.
Ed il discorso vale tanto con riferimento alla disciplina legislativa (proposta dal Ministero e trasformazione in legge da parte delle Camere) quanto a quella contrattuale, stipulata in sede di accordi fra i rappresentanti dei datori di lavoro (in genere Confindustria) e dei lavoratori (Sindacati nei loro organi nazionali).
Lo Statuto dei Lavoratori
In questo scenario la legge 20.5.1970 n. 300 (meglio nota come Statuto dei Lavoratori), rappresenta il più alto esempio di incontro, a livello legislativo, tra la conservazione, da una parte, delle prerogative organizzative, disciplinari e gerarchiche che abbiano sempre potuto far capo ai datori e dall’altra l’arricchimento degli spazi delle tutele ottenute contemporaneamente dalla popolazione lavoratrice e delle loro libertà di movimento.
E’ in virtù dell’art. 7, dell’art. 19, dell’art. 20 della legge 300/1970 che anche un giovane ingegnere degli uffici tecnici o un laureato in economia con compiti di controllo di gestione gode della tutela dell’espletamento di precise formule procedurali difensive prima che si possa sanzionare disciplinarmente nei suoi confronti per una sua mancanza; che detto laureato può liberamente fare parte delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, naturale interlocutore della Direzione nella gestione dell’azienda dal punto di vista dei lavoratori; che sempre lo stesso laureato può a buon diritto partecipare alle assemblee che decidono gli atteggiamenti che i sindacati debbano tenere all’interno dell’azienda.
Ed è forse grazie alla prossima contrattazione collettiva nazionale o integrativa che il nostro si vedrà arrivare un aumento in busta paga.
Per queste ragioni val la pena che il dipendente giovane neo-laureato dia, già all’inizio della sua vita aziendale, una lettura delle due fonti principali del diritto in fabbrica: lo Statuto dei Lavoratori e il Contratto Collettivo, facendosi eventualmente aiutare da un tecnico della materia per quei passaggi che possano risultargli particolarmente ostici e poco chiari. E’ sicuramente un mezzo per vivere l’impresa più compiutamente, consci dell’ambiente in cui si è calati e delle normative che lo regolano.
Il giovane dipendente non si lasci prendere dalla tentazione di pensare che l’azienda va avanti da sé, motu proprio.
E’ un clamoroso errore, per un neo-laureato, supporre che il sistema aziendale sia eminentemente spontaneo e proceda per l’iniziativa non coordinata fra i diversi atti delle persone componenti. E’ vero il contrario, invece: quello aziendale è un mondo nel quale i compiti, i movimenti, i rapporti rispondono ad una precisa disciplina e a logiche che hanno la loro esistenza da molti anni di studio e di confronto dentro ed extra moenia.
Questi criteri possono avere un valore di mero fatto, quando rispondono semplicemente alle modalità e agli usi più razionali che abbiano preso a ripetersi o a modificarsi nel tempo, e un valore di diritto quando discendano dalle discipline giuridiche che, nel diritto del lavoro e nella contrattualistica collettiva, giova ripeterlo, sono particolarmente fitte e coinvolgenti.
Le fonti a confronto
Lo Statuto dei Lavoratori trae la propria denominazione dall’importanza di pietra miliare nella storia dei rapporti fra imprenditori da una parte e lavoratori dall’altra: è però una legge non difforme da quelle approvate secondo prassi dal Parlamento; l’appellativo è soltanto un fatto di praticità di riferimento, che discende dall’uso di chiamare le leggi più importanti secondo il proprio contenuto o, altre volte, con il nome dell’estensore (es. Legge Treu, Legge Biagi).
I Contratti Collettivi, invece, sono veri e propri accordi di natura privata, per settore, tra i rappresentanti dell’una e dell’altra parte (Confindustria e Sindacati a livello nazionale) che hanno ricevuto apposita delega dalla rispettive basi.
Nello Statuto si trovano i principi generali riguardanti la libertà e dignità del lavoratore, la libertà e l’attività sindacale; nei Contratti, oltre a scendere nei particolari di quanto stabilito dallo Statuto, si tratta soprattutto della materia retributiva.
Per saperne di più:
www.altalex.com
www.cnel.it












































