CareerNews.it   |   CareerTv.it   |   CarrieraIn.it   |   FormazioneIn.it   |   MasterIn.it

Libere professioni, la Pratica Forense

17 mar 2009 Nessun commento
contratti_lavoro1

Per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione forense l’iter, si sa, è lungo e spesso complicato da un esame scritto che falcidia senza troppi scrupoli tantissimi potenziali “principi del Foro” ogni anno. Obbligatorio, infatti, è un biennio di praticantato presso un avvocato, finalizzato ad introdurre i giovani laureati in giurisprudenza nel convulso mondo dei palazzi di giustizia, così tanto diversi da quelli spesso rappresentati nella televisione.

Tuttavia occorre precisare che la pratica del primo anno presso uno studio legale può essere sostituita dalla frequentazione di uno dei corsi post universitari previsti dall’art. 1, comma 3, del d.p.r. 101/1990.

Il praticantato
Si tratta di un contratto attraverso cui il c.d. dominus si impegna a trasmettere all’aspirante avvocato una formazione altamente specialistica, consentendogli – tra l’altro – di assistere alle udienze e di partecipare alla predisposizione di atti. In particolare secondo la Corte di Cassazione alla base di questo tipo di rapporto c’è la necessità di «assicurare da parte di un professionista al giovane praticante quelle nozioni indispensabili per l’attuazione, nella prospettiva e nell’ambito di una futura e determinata professione intellettuale, della formazione teorica ricevuta in ambito scolastico». Il Codice deontologico forense stabilisce inoltre che l’avvocato debba fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro «riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto»: il che accade abbastanza raramente nella prassi.

Esercizio provvisorio
I praticanti, dopo un anno dall’iscrizione nel registro speciale, sono ammessi previa domanda, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio dinnanzi ai tribunali del distretto di appartenenza (art. 8, R.D.L. 1578/1933, come modificato dal D. Lgs. 51/1998). Si tratta di un’attività limitata temporalmente (massimo sei anni), spazialmente (solo negli uffici giudiziari del distretto di Corte d’Appello in cui si trovi il Consiglio dell’Ordine forense di appartenenza) e funzionalmente (non tutte le cause possono essere patrocinate dall’aspirante avvocato ammesso all’esercizio provvisorio).

Soluzione al caso
Al fine di tutelare l’autonomia, il prestigio e la professionalità che devono sovraintendere allo svolgimento della difesa, il legislatore ha previsto l’assenza di situazioni giuridicamente rilevanti che possano porsi in contrasto con l’appartenenza alla classe forense. Quest’ultima premessa è indispensabile per comprendere la soluzione al quesito prospettato relativo alla possibilità per un praticante non ammesso all’esercizio provvisorio, di svolgere un’attività lavorativa in qualità di dipendente. Con la sentenza n. 28170/08, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso di un praticante che era stato cancellato dall’albo perché assunto come carabiniere e hanno annullato la delibera del Consiglio dell’Ordine. Hanno ritenuto, infatti, che non sussiste una situazione di incompatibilità nel momento in cui chi, di fatto, sta imparando la professione forense (non richiedendo il patrocinio temporaneo), svolga altresì una prestazione in qualità di lavoratore subordinato. «Trattandosi di preclusioni volte a garantire l’indipendente svolgimento del mandato professionale – sostengono autevolmente i giudici del Palazzaccio – le incompatibilità non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono essere iscritti nell’apposito registro speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati».

La decisione della Consulta non è affatto irrilevante se si pensa – come è stato sottolineato – alle scelte obbligatorie di chi, per conseguire il titolo di avvocato, ha dovuto rinunciare a interessanti opportunità lavorative part time o full time, ritenendole incompatibili con lo status di praticante. Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, la delibera del Consiglio dell’ordine forense di cancellare il praticante ha suscitato «forti perplessità che aumentano ancor di più ove si consideri che precludendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilità di migliorare soltanto perché si è trovato nella condizione di aver dovuto accettare un lavoro insoddisfacente o non più adeguato, introduce uno sbarramento non esattamente in linea con valori fondamentali dell’ordinamento». Ragion per cui i praticanti avvocati non ammessi al patrocinio possono essere dipendenti pubblici o privati addirittura full time, anche perché «non è infrequente – riferiscono le Sezioni Uniti della Corte di Cassazione – la possibilità che taluno decida di affrontare la pratica e l’esame di avvocato non in vista di un immediato cambio di attività ma per precostituirsi il titolo necessario al suo futuro esercizio».

Scrivi un commento