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Il Contratto di Apprendistato

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Il rapporto di apprendistato è uno “speciale rapporto di lavoro” a causa mista, data l’alternanza lavoro-istruzione, in forza del quale il datore di lavoro ha il dovere d’impartire o far impartire all’apprendista, all’interno della sua impresa, gli insegnamenti necessari a conseguire le capacità tecniche sufficienti a renderlo un lavoratore qualificato, utilizzabile nella società medesima! La causa del contratto consiste non solo nello scambio tra lavoro e retribuzione (come avviene nei normali rapporti di lavoro), ma anche e soprattutto nello scambio tra attività lavorativa e formazione professionale. L’art.16 della L.25/55 precisa che:” La formazione professionale dell’apprendista si attua attraverso l’addestramento pratico e l’insegnamento complementare”. La riforma Biagi attuata con il D. Lgs. 276/03, ha introdotto una serie di novità in merito a tale fattispecie, statuendo che il contratto di apprendistato genera un rapporto di lavoro subordinato per cui l’inserimento del lavoratore assunto con tale contratto prevede obbligatoriamente un inquadramento che non può essere inferiore di oltre 2 livelli rispetto a quello dei lavoratori dipendenti addetti allo svolgimento di mansioni corrispondenti, inoltre si statuisce che: “il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso …”.

Si prevedono, comunque, tre fattispecie specifiche per tale tipologia contrattuale:
1) Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione,
2) Apprendistato professionalizzante,
3) Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Tutte e tre queste fattispecie possono essere stipulate in ogni settore di attività.

Ma veniamo alla specifica della retribuzione: sicuramente Lei avrà diritto di richiederla, ma l’ammontare esatto di quest’ultima e la sua progressione nel corso del rapporto sono definiti dai rispettivi contratti di categoria, è inferiore alla retribuzione dell’impiegato qualificato di riferimento ed aumenta nel corso dello svolgimento del contratto fino a raggiungere il 95% dello stipendio pieno. Sul punto anche la Corte di Cassazione ha sancito la validità del precetto costituzionale dell’art. 36 Cost. di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

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