Non è affatto infrequente nel mercato del lavoro che, nonostante la qualificazione che si attribuisce al contratto di lavoro e/o nonostante le condizioni che ivi si pattuiscono, l’esecuzione del rapporto si concretizzi secondo tutt’altre modalità.
Comprendere, dunque, se la prestazione che si sta svolgendo abbia le caratteristiche di una subordinazione ovvero di un altro tipo di collaborazione lavorativa, non ha un significato astratto dal momento che implica conseguenze pratiche di notevole importanza.
I tratti distintivi della Subordinazione
Di recente la giurisprudenza della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei tratti distintivi della subordinazione stabilendo che, per accertarne la sussistenza, occorre verificare nel rapporto concreto la presenza di alcuni elementi decisivi.
Sono, infatti, l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare datoriale nonché l’inserimento del soggetto nell’organizzazione aziendale che differenziano il lavoro subordinato dal lavoro autonomo.
In particolare, a detta dei giudici della Suprema Corte, essi debbono essere apprezzati con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione atteso che, in linea di principio, il potere direttivo deve manifestarsi attraverso ordini specifici, perché è attraverso gli stessi (e mediante non solo direttive di carattere generale configurabili anche nel lavoro autonomo) che viene assicurata la cd. conformazione della prestazione del lavoratore subordinato rispetto alle esigenze dell’impresa.
Altri elementi, invece, quali la cd. assenza del rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione nonché la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (Cass. n. 20532/2008).
La qualificazione del rapporto di lavoro
Orbene, la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nell’iniziale stipulazione del negozio lavorativo non è necessariamente determinante poiché nei rapporti di durata il comportamento dei contraenti può essere idoneo ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale sia una nuova diversa realtà effettuale.
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è da tempo consolidata nel rilevare che, posto che l’iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nome dato dalle parti non costituiscono fattori decisivi, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l’accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista (cfr Cass. 17549/2003; 161119/2003; 9900/2003; 4770/2003; 7342/2004).
Tre ipotesi per distinguere la natura del contratto
Alla luce di questo orientamento è, quindi, possibile distinguere tre diverse ipotesi ossia:
- Nel contratto iniziale si fa una mera enunciazione della qualificazione giuridica del rapporto che risulti poi contrastante con le clausole pattuite nello stesso accordo iniziale; in questo caso la ricostruzione dell’intento negoziale e la sua corretta qualificazione sono, entrambe, affidate al giudice alla luce dell’attuazione del rapporto (cfr. Cass. 5584/2003);
- nel contratto iniziale può riscontrarsi, invece, una qualificazione idonea ad esprimere la volontà di costituire un determinato rapporto di lavoro senza che tuttavia sia accompagnato dalle indispensabili precisazioni circa le modalità di esecuzione; in questo caso soltanto l’accertamento delle concrete modalità di realizzazione del rapporto consentirà di ricostruire l’effettivo intento dei contraenti;
- infine, nonostante la presenza di un intento negoziale espresso univocamente è ben possibile che il successivo atteggiarsi fattuale del rapporto risulti in contrasto con esso manifestando, pertanto, sin dall’inizio dell’esecuzione o anche in tempo successivo, una diversa volontà negoziale modificativa della precedente. (Cass. n. 17549/2003).
Soluzione al quesito
Con riferimento al quesito prospettato, quindi, occorre evidenziare che non ha pregio giuridico la formale esclusione di un vincolo di subordinazione espressa nel negozio di collaborazione qualora la concreta esecuzione del rapporto lavorativo abbia disconosciuto, nei fatti, tale volontà manifestata seppur chiaramente ed inequivocabilmente “sulla carta”.
Per saperne di più:












































