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Contratto di lavoro a Progetto

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Il contratto di lavoro a progetto sostituisce le vecchie collaborazioni coordinate e continuative ed è disciplinato dagli art. 61 e seguenti del D.lgs. n° 276 del 10 settembre 2003 (legge Biagi) di attuazione della legge delega 30 del 2003.
S’incardina all’interno delle fattispecie del lavoro autonomo, è, infatti, frutto di una trattativa privata fra datore di lavoro e dipendenti, per cui, la mancanza di un contratto nazionale quadro può determinare a volte condizioni di precariato a sfavore del lavoratore, altre volte invece possibilità di retribuzioni molto alte. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai sensi dell’art. 62 del predetto decreto e contenere, ai fini probatori, una serie di elementi fondamentali, quali : la durata della prestazione di lavoro; l’indicazione del progetto e delle eventuali modalità di svolgimento; il programma di lavoro, individuato del suo contenuto specifico; l’indicazione del corrispettivo e delle correlate modalità di pagamento; le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente in relazione all’esecuzione della prestazione lavorativa , mai tali da pregiudicare, comunque, l’autonomia dell’esecuzione del lavoro; le eventuali misure per la salute e la sicurezza del collaboratore.

Norme specifiche sono contemplate per la disciplina dei diritti dei collaboratori in caso di sospensione del rapporto per malattia o infortunio, (art. 66) e sulle invenzioni realizzate nel corso dello svolgimento dell’attività ( art. 65).
Il collaboratore a progetto può, salvo diverso accordo, svolgere la propria attività a favore di più committenti, ma non in attività di concorrenza!

L’estinzione del contratto è, infine, prevista con la realizzazione del progetto, prima della scadenza del termine, per giusta causa , ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale (art. 67).

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